STATUTO al 21/11/24
Art. 1. – È costituita l’Associazione non riconosciuta “Il trenino di Elia”, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
La sede dell’Associazione è in Arenzano temporaneamente alla Via INIPRETI N 9 ma, sarà facoltà dell’Assemblea modificarne l’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, mentre potranno essere istituiti uffici anche in altre località.
Art. 2. – L’Associazione “IL trenino di Elia” persegue finalità civiche, solidaristiche e i seguenti scopi di utilità sociale:
- diffondere e sostenere la conoscenza in merito ai rischi alimentari in età pediatrica ed in gravidanza, stili di vita sani per i bambini, Manovre Salvavita Pediatriche (MSP) e norme di sonno sicuro.
- ampliarne la conoscenza, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, finanziamento di ricerca;
- promuovere e organizzare iniziative educativo/culturali, informative/formative, sociali, editoriali, ludico/sportive – ricreative a scopi benefici;
- creare, promuovere e incoraggiare strumenti che garantiscano supporto (borse di studio, premi di laurea) ai giovani che sono impegnati in attività di ricerca nei settori di interesse dell’Associazione.
Art. 3. – Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione intende promuovere varie attività, tra cui, a titolo esemplificativo:
- attività educativo/culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, distribuzione di informative e editoriali, proiezioni di slides e filmati;
- attività di informazione/formazione: corsi sui rischi alimentari, MSP, sonno sicuro, stili di vita sani;
- attività editoriale: pubblicazione di volantini, opuscoli /libri e informative per bambini e adulti;
- realizzare espositori, striscioni e gadgets;
- organizzare attività ludico/sportive non competitive atte a promuovere quanto sopra;
- messa in opera e mantenimento di canali informativi relativi al settore di interesse (i.e. creazione sito web, social, etc)
- Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.
A tal fine, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali, l’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e/o Enti nonché offrire la propria collaborazione per singole iniziative che si inquadrino nei suoi scopi, mantenendo tuttavia la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. – L’associazione “Il trenino di Elia” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro sensibilità e/o per la loro formazione di studio e di lavoro sono interessate all’attività dell’associazione stessa.
I soci sono:
- ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- onorari: persone, enti o istituzioni che, a giudizio e su delibera del Consiglio Direttivo, abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla vita dell’associazione. I soci onorari saranno esonerati dal versamento della quota annuale.
La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo la cui determinazione è inappellabile.
La domanda scritta del richiedente dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel LIBRO SOCI e l’ingresso dei nuovi soci verrà registrato sul verbale della prima assemblea utile.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 90 giorni, comunicarla all’interessato.
Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo previa comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre.
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota.
Art. 6. – Tutti i soci si impegnano a dare il loro contributo alla vita dell’associazione e sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione: vota chi è in regola con la quota associativa e si è iscritto in termine utile per ricevere la convocazione all’Assemblea elettiva (almeno 15gg prima)
Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative
- beni, mobili e immobili;
- contributi pubblici e privati ed elargizioni volontarie;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- entrate da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio, preventivo e consuntivo, deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione e verrà anche inviato all’associato mediante mezzo idoneo (es. mail, pec, etc) entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori; (opzionale)
- il Collegio dei probiviri; (opzionale)
Art. 11. – L’assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno tre decimi degli associati.
Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più iscritti (con un max di tre) purché munito di regolare delega scritta. Non possono essere portatori di delega i membri del Consiglio Direttivo.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Con lo stesso avviso può essere data conoscenza della data dell’eventuale seconda convocazione. Tale convocazione verrà spedita all’associato mediate mezzo idoneo a garantire la ricezione del messaggio: ad esempio posta ordinaria e/o email e/o pec e verrà pubblicata anche sul sito web associativo.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che verrà inserito anche nel LIBRO delle ASSEMBLEE e sarà pubblicato anche sul sito web associativo.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- fissa le direttive per l’attività dell’Associazione;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero ai sensi del successivo art. 14;
- elegge (il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri);
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva eventuale regolamento interno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal membro più anziano del Consiglio. All’apertura di ogni seduta sarà eletto un Segretario che, insieme al Presidente, dovrà sottoscrivere il verbale finale.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’Associazione come stabiliti dall’art. 2.
Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Il trenino di Elia”.
Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato, almeno 7gg prima, da:
– il Presidente;
– da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo (C.D.) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione, ne fissa le modalità di realizzazione e ne controlla l’esecuzione;
– delibera sull’ammissione dei soci;
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci in entrata e in uscita;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, le singole voci, in entrata e in uscita relative all’esercizio annuale successivo;
– stabilire gli importi delle quote annuali;
Le delibere di Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voto dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale quello del Presidente.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione, da annotare sul LIBRO delle ADUNANZE del Consiglio Direttivo e da pubblicare anche sul sito web associativo.
Art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri di cui uno il Presidente. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
In caso di morte o dimissione di un membro prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione rimanendo in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o destinato al finanziamento di Enti di ricerca sanitaria.
Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente autorizzate e documentate.
Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.
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